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direttore Paolo Pagliaro

REFERENDUM, IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Con la decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 14 marzo, è stata determinata la data del 28 maggio prossimo per lo svolgimento dei referendum relativi alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e alla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio” (cd. voucher).

ELETTORI “TEMPORANEI”

La legge 6 maggio 2015, n. 52 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del voto all’estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza anche degli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi. Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, il Ministero dell’Interno ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove l’elettore dichiari espressamente tale circostanza, anche se l’interessato non si trovi già all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. La norma – si legge sul sito del ministero degli Affari esteri - prevede che i “temporanei” che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una opzione valida per un’unica consultazione. Nondimeno - come già avvenuto in occasione delle consultazioni referendarie dello scorso anno - il suddetto termine è da considerarsi meramente ordinatorio; al fine di garantire comunque il diritto al voto costituzionalmente tutelato, pertanto, i comuni potranno considerare valide le opzioni pervenute in tempo utile al fine della loro comunicazione al Ministero dell’interno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione in Italia, ossia entro il prossimo 26 aprile. Codeste Sedi vorranno dare il massimo risalto sui propri siti istituzionali e attraverso ogni forma di comunicazione disponibile (a titolo NON oneroso) a tale possibilità e al relativo termine. Si fa riserva di inviare un modulo (non vincolante) di “opzione”, non appena pervenuto dal Ministero dell’Interno.

ELETTORI RESIDENTI (AIRE)

L'elettore residente (AIRE) all'estero – si legge ancora sul sito della Farnesina - potrà esercitare l'opzione per il voto in Italia facendo pervenire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza la relativa comunicazione scritta e accompagnata – pena irricevibilità – da fotocopia di valido documento di identità, entro il decimo giorno successivo all’indizione. In mancanza, tali elettori - purché correttamente registrati e in possesso dell'elettorato attivo - riceveranno il plico elettorale all'indirizzo risultante nell'elenco elettorale. Come di consueto, le opzioni valide ricevute dalle sedi perverranno al Ministero dell'Interno tramite l’utilizzo di apposito applicativo informatico predisposto dalla DGAI, che verrà reso disponibile al più presto; se si riscontrassero opzioni formulate da cittadini non iscritti nell'elenco elettorale che verrà fornito dal Ministero dell’Interno, le Sedi competenti dovranno accertare la posizione anagrafico-elettorale dell'interessato con il Comune italiano di iscrizione e provvedere alla regolarizzazione della posizione dell'elettore. Il ministero degli Esteri ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 2 aprile 2003, n. 104, è onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione. Gli elettori residenti che intendono votare in Italia, dovranno presentare dichiarazione di opzione entro il 25 marzo 2017, come reso noto dal Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali emesso in data 15 marzo 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017).

VOTO DEI DIPENDENTI DELLO STATO IN SERVIZIO ALL’ESTERO

I dipendenti dello Stato in servizio all’estero e notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari, che come noto non possono iscriversi all’AIRE, potranno partecipare al voto al pari e alle stesse condizioni di ogni elettore temporaneamente all’estero (dovranno quindi far pervenire al proprio comune apposita opzione, come ogni elettore “temporaneo”, entro il termine del 26 aprile). A tale personale e agli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolarità delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per l’esercizio del diritto di voto), è consentito partecipare al voto anche se in servizio in Paesi in cui non sia possibile organizzare il voto per corrispondenza.

STATI IN CUI NON È POSSIBILE VOTARE PER CORRISPONDENZA

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, con intesa del 4 dicembre 2015, hanno concordato le modalità tecnico-organizzative riguardanti l’esercizio del voto degli appartenenti alle forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e del personale dello stato in servizio all’estero e notificato in lista diplomatico o consolare, in stati ove non sia possibile il voto per corrispondenza. In tali Stati, gli elettori appartenenti a tali categorie potranno presentare l’opzione per il voto per corrispondenza oltre che direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali anche rispettivamente tramite il proprio comando di appartenenza (in tal caso il comando trasmette senza indugio le opzioni presentate all’ufficio consolare competente, avvalendosi di mezzi telematici e, possibilmente, del servizio pubblico di connettività) e tramite l’ufficio consolare competente per territorio. In entrambi i casi, l’ufficio consolare trasmette senza indugio le opzioni al comune competente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it o ad altro indirizzo PEC indicato sul sito istituzionale del singolo comune.

PORTALE ELEZIONI

A breve sarà attivato il Portale per la gestione dell'evento elettorale, che consentirà anche l'inserimento dei preventivi delle spese elettorali.

(© 9Colonne - citare la fonte)