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Fedi e Porta (Pd): pensionati e detrazioni familiari, le domande entro il 15 febbraio

Fedi e Porta (Pd): pensionati e detrazioni familiari, le domande entro il 15 febbraio

“Tempi abbastanza brevi per la presentazione della domanda per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia sulle loro pensioni da parte dei titolari di pensione italiana residenti all’estero i quali sono soggetti ad Irpef in Italia”. Così in una nota i deputati del Pd eletti all’estero Marco Fedi e Fabio Porta. “Infatti con riferimento al periodo d’imposta 2018 l’Inps in un suo recente Messaggio (n. 5090 del 20/12/2017) ha precisato che, per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni i quali hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2017 – hanno continuato Fedi e Porta -, saranno mantenute le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2018, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno. Come è noto l’evoluzione della normativa attualmente in vigore (caratterizzata da sovrapposizioni di leggi, decreti e vari provvedimenti amministrativi) ha portato ad una situazione per cui a partire dal 2016 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR sono fruibili da parte di tutti i residenti all’estero (titolari di pensioni delle gestioni private, pubbliche, dello spettacolo e sport professionistico erogate in Paesi comunitari ed extracomunitari) in Paesi che forniscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È giusto sottolineare che si tratta di un beneficio fiscale concesso dallo Stato italiano ai pensionati italiani residenti all’estero che pagano l’Irpef in Italia grazie all’attività politica e legislativa svolta soprattutto dai parlamentari del PD eletti all’estero”.

“Giova ricordare i pensionati italiani residenti all’estero interessati – continuano i deputati dem -, ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d’imposta – in questo caso l’Inps - delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio: lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello stato italiano; i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per cui si intende fruire della detrazione di cui all’art. 12 del TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette sono cessate; che il familiare per cui si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51 (dal 2019, il nuovo limite di reddito per i figli a carico è stato aumentato e passa dagli attuali 2.840 a 4.000 euro fino a 24 anni)”. (Red – 5 gen)

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