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ABRUZZO, IN EQUILIBRIO
SFIDA MARSILIO-D’AMICO

ABRUZZO, IN EQUILIBRIO <BR>  SFIDA MARSILIO-D’AMICO

Sul filo dell’equilibrio la sfida per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del presidente della Giunta della Regione Abruzzo. In  base al secondo exit poll, diffuso subito dopo la chiusura dei seggi alle 23, Marco Marsilio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, avrebbe ottenuto tra il 50,5% e il 54,5% dei voto, mentre Luciano D’Amico, già rettore dell’Università di Teramo, sostenuto da un'ampia coalizione che comprende Pd, M5S, AVS, Azione e Italia Viva, avrebbe preso tra il 45,5% e il 49,5%. Alle 19 l’affluenza era del 43,93%, circa l'1% in più rispetto al 2019.

LE REGOLE Il sistema di elezione è disciplinato dalla Regione in virtù della potestà legislativa, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità. La legge regionale n. 9 del 2 aprile 2013 prevede l'elezione diretta del presidente della Giunta contestualmente all'elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza pari al 60 o al massimo al 65 per cento dei seggi del Consiglio. Le circoscrizioni corrispondono alle province. Con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 15 del 2018, è stata introdotta la doppia preferenza di genere e modificata, conseguentemente, la scheda di votazione. La Regione Abruzzo ha adottato altresì, con la legge regionale n. 51 del 2004, una disciplina organica in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale. La normativa nazionale, principalmente in relazione al procedimento elettorale, continua ad applicarsi per tutto quanto la legge regionale non dispone. Sono principalmente le leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995 che disciplinano l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale e la legge 165 del 2004 (modificata dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere) che stabilisce i principi a cui è sottoposta la potestà legislativa della regione in materia elettorale. L'articolo 14 dello statuto regionale (Statuto 28-12-2006) stabilisce che il consiglio regionale è composto da 29 membri. Si aggiungono a questi il seggio attribuito di diritto al presidente della Giunta regionale eletto e il seggio riservato al candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. L'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di presidente della Giunta e i simboli delle liste circoscrizionali collegate; il contrassegno di ciascuna lista è affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. L'elettore può votare: solo per un candidato presidente; solo per una lista; in questo caso il voto si trasferisce al candidato presidente collegato; per un candidato presidente e per una lista collegata; nel caso di un voto per un candidato presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato presidente; non è ammesso il voto disgiunto, il voto per un candidato presidente e una lista non collegata è nullo; il voto per più liste collegate a candidati presidenti diversi è nullo. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. La legge regionale stabilisce due soglie di accesso all'assegnazione dei seggi: una per le liste singole (non coalizzate) e per le coalizioni, pari al 4 per cento dei voti validi regionali; una per le liste che fanno parte di una coalizione che abbia superato il 4 per cento dei voti, pari al 2 per cento dei voti validi regionali. Nel caso di liste facenti parte di una coalizione che non raggiunge la soglia del 4 per cento, le singole liste, per accedere alla ripartizione dei seggi, devono raggiungere la soglia del 4 per cento.

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