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direttore Paolo Pagliaro

BANCHE, NOVITÀ SU C/C
GRATIS PER POVERI

BANCHE, NOVITÀ SU C/C <BR> GRATIS PER POVERI

Adiconsum pubblica un vademecum sulle novità sul conto corrente di base gratuito per i consumatori disagiati (con soglia ISEE ad 8mila euro e trattamento pensionistico fino a 18mila euro annuo lordi) introdotto da un decreto legislativo del governo in attuazione di norme europee ed in particolare della Direttiva (2014/92/UE) sulla comparabilità delle spese fra conti di pagamento, sul trasferimento del conto e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. “Rispetto al passato, il decreto prevede il diritto per tutti i cittadini soggiornanti legalmente nell’Unione europea di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, senza discriminazioni di nazionalità o di residenza. Inoltre, prevede che: sia offerto da tutti i prestatori di servizi di pagamento (banche/Poste) che offrono conti di pagamento (finora non erano tenuti a fornirlo); includa un numero predefinito di operazioni annue a fronte di un canone onnicomprensivo, il cui ammontare dovrà essere ‘ragionevole’; offra obbligatoriamente anche la carta di debito (bancomat), finora esclusa”. L’associazione precisa che “a breve, un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, individuerà le fasce di consumatori socialmente svantaggiate che potranno avere il conto di base senza spese. Su questo punto Vi relazioneremo in maniera puntuale appena ne verremo a conoscenza. La direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, oltreché dell’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si occupa anche della comparabilità delle spese relative al conto di pagamento e del trasferimento del conto di pagamento. La direttiva definisce il conto di pagamento, come ad es. il conto corrente, uno strumento per eseguire operazioni semplici quali ricevere od emettere bonifici, ma non utilizzabile per la gestione del risparmio. Inoltre, prevede l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori il ‘Documento informativo sulle spese’ e il ‘Riepilogo delle spese’ in aggiunta agli altri obblighi informativi già stabiliti, come ad esempio l’estratto conto. In merito poi al trasferimento di uno o più servizi di pagamento “ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo conto, la direttiva prevede l’obbligo per i prestatori di servizi di provvedere all’espletamento dell’intera procedura entro 12 giorni lavorativi. Per aiutare il consumatore a scegliere il conto di pagamento più vicino alle sue esigenze, inoltre, la direttiva prevede che i prestatori di servizi di pagamento partecipino obbligatoriamente a siti web di confronto (siti comparatori) inserendo le proprie offerte”. (red – 20 mar)

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