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Ue, procedure di asilo
più uniformi e stringenti

di Piero Innocenti

(20 giugno 2017) Dunque il Parlamento Europeo sembra finalmente intenzionato a disciplinare in maniera più incisiva e, soprattutto, uniforme il diritto di asilo in tutti gli Stati membri dell'UE e sta lavorando ad un "regolamento" come annunciato dallo stesso presidente Tajani alcuni giorni fa durante la trasmissione televisiva Otto e 1/2. L'adozione di un atto giuridico come il "regolamento", di portata generale, obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ( contrariamente alla "direttiva" che vincola ciascuno Stato per quanto riguarda il risultato da raggiungere senza incidere sulla competenza delle istituzioni nazionali sulla forma e sui mezzi per conseguirlo), è sicuramente un passo rilevante per un reale "Sistema europeo comune di asilo", in un momento storico decisivo per le migrazioni e i processi di integrazione avviati o da avviare.

Migrazioni che continuano ad interessare, da anni ormai, il nostro paese, provenienti in massima parte dalle coste libiche (66.600, nel 2017, alla data del 20 giugno, sul totale di 71.902 persone soccorse) con una componente di nigeriani ancora prevalente (10.455) seguita da bengalesi (7.244), guineani (6.268) e ivoriani (6.061). Super lavoro anche per gli uffici immigrazione delle Questure che, alla data del 19 giugno, hanno in trattazione 69.168 istanze di protezione internazionale. Secondo il diritto dell'UE e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), le domande di protezione internazionale (procedure di asilo) debbono essere esaminate rigorosamente per far emergere i motivi sostanziali di un rischio effettivo di tortura o trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio.

La nuova direttiva procedure (2013/32/UE) - consta di ben 55 articoli divisi in 6 Capi e 62 "considerando" - ha sostituito la direttiva 2005/85/CE ( abrogata dal 21 luglio 2015), ma anche in questo caso ha lasciato un certo margine di manovra agli Stati membri utilizzando espressioni talvolta poco chiare, comunque non vincolanti e con possibilità di deroghe. Con risultati evidentemente insoddisfacenti che hanno indotto il Parlamento europeo, come accennato, ad iniziare il lavoro per una norma giuridica (il regolamento) più stringente per i singoli Stati. Restano fermi alcuni principi che sono quelli per cui i richiedenti asilo debbono avere accesso a procedure efficaci e dotate di mezzi di ricorso con effetto sospensivo nella eventualità di una decisione di allontanamento fermo restando che essi sono autorizzati a restare in uno Stato membro dell'UE fino a quando non è stata presa una decisione di primo grado, salvo alcune eccezioni in caso di domanda reiterata o di estradizione verso altri Stati membri o Stati terzi, in conformità alla nuova direttiva sopra richiamata.

Direttiva che prevede una "formazione adeguata" (art.4) per il personale che esamina le domande di asilo, in un tempo congruo e con decisioni individuali, obiettive e imparziali con la possibilità di consultare "esperti in campo medico, culturale, religioso, di genere o inerente i minori". Sembrerebbero punti scontati ma, in realtà, nella precedente direttiva non lo erano affatto. La stessa considerazione vale per l'obbligo introdotto dalla nuova direttiva di prevedere norme per la traduzione di documenti utili alla istruttoria della domanda di asilo presentata (nella precedente direttiva era solo una possibilità). Altro punto importante riguarda l'obbligo per gli Stati (art.10) di non respingere né escludere dall'esame le domande di protezione internazionale "per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente". Il diritto al colloquio personale prima che sia presa una decisione è assicurato dall'art.10 con la possibilità di ometterlo solo nella ipotesi in cui l'autorità che esamina la domanda sia in grado di pendere una decisione favorevole riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite e nella ipotesi in cui ritenga il richiedente incapace o non in condizioni di sostenere un colloquio " a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo " ( in tali casi il consulto di un medico appare fondamentale).

C'è ancora molto da fare per migliorare complessivamente, in ambito UE, le procedure comuni ai fini del riconoscimento (e della revoca) della protezione internazionale e il "regolamento" in cantiere nel Parlamento europeo che andrà a sostituire la direttiva 2013/32/UE e si aggiungerà alle altre norme comunitarie in vigore (Regolamento Dublino 3, la direttiva sull'accoglienza 2013/33/UE e il Regolamento Eurodac UE 603/2013), servirà, ce lo auguriamo fortemente, a migliorare le garanzie in materia di asilo.

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