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direttore Paolo Pagliaro

Dove Salvini sbaglia
e dove ha ragione

di Piero Innocenti

Provo a fare qualche sinteticissima considerazione, da “orecchiante del diritto” quale sono, sulla articolata direttiva (N.14100/141(8)) emanata un paio di giorni fa dal Ministro dell’Interno sugli interventi in mare per i migranti, provvedimento che ha suscitato vivaci polemiche da parte dei vertici militari nazionali, che l’hanno considerato “ingerenza inaccettabile”, sottolineando che “non prendono ordini dal Ministro dell’Interno”. Una presa di posizione che, francamente, mi pare un poco esagerata, anche se la direttiva è destinata esclusivamente (anche per questo, a mio parere, anomala) a “vigilare affinché il comandante e la proprietà della nave “Mare Jonio” si attengano alle norme vigenti”, richiamate in un lungo preambolo della direttiva stessa, in tema di soccorso e di organismi coordinatori. Vediamo nel dettaglio.
Intanto, l’art.11 (“Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera”) del testo unico sull’immigrazione del 1998, al comma 1 bis attribuisce al Ministro dell’Interno la facoltà di emanare “le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana”. Queste assumono la forma di direttive (non di ordini) emanate ai prefetti per la promozione di quelle misure, appunto, “occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marina (…) sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera nonché le autorità marittime e militari (..) eventualmente interessate”.
Gli stessi prefetti, poi, sovrintendono alle direttive emanate in materia. La direttiva del ministro Salvini, in effetti, è stata correttamente indirizzata al Capo della Polizia-Direttore Generale della PS, ai Comandanti Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ma anche al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, al Comandante Generale delle Capitanerie di Porto e, per conoscenza, al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Conoscendo le sensibilità delle gerarchie militari e il loro rispetto, rigoroso, delle “forme”, forse sarebbe stato meglio indirizzare la direttiva “per conoscenza” (e, magari, per quanto di competenza) anche agli altri due vertici militari sopra indicati, perché, se è vero che il Ministro dell’Interno è Autorità Nazionale di pubblica sicurezza (ruolo che nella direttiva viene ricordato tre volte) come previsto dalla legge 121/1981, è anche vero che tale funzione gli consente di coordinare solo compiti e attività delle forze di polizia, avvalendosi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (il cui vertice è, appunto, il Capo della Polizia- Direttore Generale della PS).
Insomma, quella direttiva, forse, era meglio se ad emanarla fosse stato il Presidente del Consiglio dei Ministri, che è l’organismo al quale si richiama proprio il terzo comma dell’art.1 (“Attribuzioni del Ministro dell’Interno”) della L.121/1981, rimandando alle sue competenze più generali, previste dalle leggi vigenti, in quanto Capo del Governo.

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