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Green pass nei locali pubblici, a chi spettano i controlli

di Piero Innocenti

Nella tarda serata del 10 agosto scorso il Ministero dell’Interno ha diramato ai Prefetti la circolare n.15350/117/2/1 che ha come oggetto “Disposizioni in tema di verifica delle certificazioni verdi Covid-19” per dissipare dubbi e cercare di tranquillizzare quanti (molti) avevano detto di temere che tale compito di verifica del green pass spettasse ai gestori dei pubblici esercizi. In genere, per la lettura e lo studio di una circolare ministeriale sono necessari grande attenzione a tutti dettagli, e un adeguato periodo di riposo per evitare possibili mal di testa. Il linguaggio ministeriale, infatti, può nascondere doppie interpretazioni e occorre, dunque, la massima prudenza nel formulare opinioni sui contenuti.
Stavolta, tuttavia, la circolare a firma di Frattasi, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, è chiara e si sarebbero evitate molte polemiche, anche politiche, se fosse stata diramata contestualmente all’entrata in vigore, il 6 agosto scorso, della certificazione verde.
Nella circolare si chiarisce subito che la verifica delle certificazioni verdi è disciplinata dall’ art. 13 del d.P.C.M. del 17 giugno 2021 collegato al decreto legge 22 aprile 2021 , n.52. In primis, quindi, spetta ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo, stabiliti a vario titolo dalla legge, poi alle altre categorie di soggetti espressamente indicati tra cui il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto in apposito elenco tenuto dal Prefetto (art.3, comma 8 della legge 2009/94), le persone titolari delle strutture ricettive ( o loro delegati), il proprietario o il legittimo detentore di luoghi e locali ( o loro delegati) presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è previsto il possesso di green pass (per esempio, chiarisce la circolare, i servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso, i vettori aerei, marittimi e terrestri, i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali per l’accesso alle quali, come visitatori, è previsto il possesso del green pass). Tutti i soggetti delegati debbono esserlo con atto formale e con le istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica. Viene anche chiarito che “.la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima”. Nei casi, tuttavia, di abuso o elusione delle norme (per esempio manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione), la verifica si renderà necessaria e andrà fatta sempre”..con modalità che tutelino la riservatezza della persona nei confronti di terzi”.
Insomma, nelle varie situazioni che si possono delineare, l’avventore è tenuto alla esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali.
Resta affidato alle forze di polizia e al personale delle polizia municipale che abbia la qualifica di agente di pubblica sicurezza il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in questione ai soggetti sopra indicati. Laddove si accerti la non corrispondenza fra il possessore della green pass e l’intestatario della stessa, si applicherà la sanzione pecuniaria di cui all’art.13 del decreto legge n.52/2021 che sarà applicata nei confronti del solo avventore salvo che non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.
Nella circolare, infine, si chiarisce che, relativamente agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, “possono ritenersi abilitati alle verifiche (..) anche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto agli appositi elenchi tenuti dai Questori ”.. con l’ulteriore precisazione che si potrà fare ricorso a tale personale anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche. Spetta ora ai Prefetti la programmazione, nelle singole realtà provinciali, in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, delle attività di verifica e di controllo sull’impiego delle certificazioni e ai Questori di pianificare sul piano operativo gli interventi interforze necessari, tenendo bene a mente la tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che potrebbero portare, di nuovo, al ripristino di misure restrittive per contenere il contagio.

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