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direttore Paolo Pagliaro

PREMIERATO, PRIMO OK
DA PALAZZO MADAMA

PREMIERATO, PRIMO OK  <br> DA PALAZZO MADAMA

Dall'aula del Senato ok in prima deliberazione al ddl costituzionale sul premierato, che introduce l'elezione diretta del presidente del Consiglio. L'articolo 1, intervenendo sull'articolo 59 della Costituzione, elimina la facoltà per il presidente della Repubblica di nominare senatori a vita. L'articolo 2, introdotto in commissione, modifica invece l'articolo 83 della Carta, prevedendo che l'abbassamento del quorum per l'elezione del presidente della Repubblica, ossia da due terzi alla maggioranza assoluta, operi non più dopo il terzo scrutinio ma dopo il sesto. L'articolo 3 interviene sull'articolo 88, sopprimendo la facoltà del presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle Camere. La modifica proposta stabilisce inoltre che il divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell'ultimo semestre del mandato del presidente della Repubblica non trovi applicazione nei casi in cui lo scioglimento costituisca un atto dovuto. L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce interamente il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione, in materia di controfirma degli atti del capo dello Stato, stabilendo che, in linea generale, gli atti del presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Si prevede, altresì, che non necessitino di controfirma una serie di atti, ossia la nomina del presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia, la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere, il rinvio delle leggi alle Camere. (segue)

l cuore della riforma è però l'articolo 5, che sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, prevedendo l'elezione del presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale diretto per cinque anni, fissando un limite al numero dei mandati, stabilendo che il premier possa essere eletto per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Si dispone anche che le elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio abbiano luogo contestualmente, mentre si rinvia alla legge la disciplina del sistema per l'elezione delle Camere e del presidente del Consiglio, prevedendo l'assegnazione di un premio su base nazionale che garantisca, in ciascuna delle Camere, una maggioranza dei seggi alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio eletto, fermo restando il rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. In base all'ultimo comma del nuovo articolo 92, il presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il governo al presidente del Consiglio eletto e, su proposta di quest'ultimo, nomina e revoca i ministri. La revoca è stata aggiunta con un emendamento approvato in commissione, per specificare che al presidente della Repubblica compete questo potere. L'articolo 6 integra l'articolo 57 della Costituzione, prevedendo che il principio dell'elezione su base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione estero (come previsto dal testo vigente), anche il premio su base nazionale di cui all'articolo 92 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge costituzionale.
L'articolo 7 modifica l'articolo 94 della Costituzione, introducendo una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al governo presieduto dal presidente eletto, il presidente della Repubblica rinnova l'incarico al presidente eletto di formare il governo. Qualora anche in questo caso il governo non ottenga la fiducia, il presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere. In caso di revoca della fiducia al presidente del Consiglio dei ministri eletto, mediante mozione motivata, il presidente del Repubblica scioglie le Camere. In caso invece di dimissioni del presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio. Tale ultima possibilità è prevista anche nel caso di morte, impedimento permanente o decadenza del presidente del Consiglio eletto. Infine, l'articolo 8 reca due norme transitorie. Una prevede che restino in carica i senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, mentre l'altra stabilisce che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. (Roc)

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