In merito al controllo del cellulare dei migranti a fini identificativi, “in termini generali, se le garanzie procedurali sembrano complessivamente adeguate (inutilizzabilità e cancellazione dei dati in caso di mancata convalida, facoltà di presenziare per il migrante, oggetto della verbalizzazione), sotto il profilo sostanziale la norma merita qualche riflessione, soprattutto sotto il profilo della proporzionalità e della minimizzazione”. Così il garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, intervenuto in audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera in merito al cosiddetto decreto Flussi, che prevede disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. “Ferma restando la legittimità del fine perseguito”, sottolinea il garante, “è infatti opportuno valutare la proporzionalità del potere di perquisizione conferito all’autorità di p.s., nell’ambito di procedimenti funzionali al riconoscimento della protezione internazionale o al rimpatrio del migrante, anche minorenne. Tale valutazione deve naturalmente considerare l’ampio novero di informazioni (dell’interessato e di terzi) suscettibile di essere reperito all’interno di un dispositivo mobile e la particolare ‘gravità’ di tale ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato”. L’articolo 12 del decreto (che all’art.1, in particolare, estende ai visti nazionali l’acquisizione dei dati biometrici, prima limitata ai visti Schengen) stabilisce che in caso d’inosservanza dell’obbligo di cooperazione del richiedente protezione internazionale (o del migrante trattenuto nei centri per il rimpatrio) con le autorità a fini identificativi, siano legittimati ufficiali e agenti di p.s., su disposizione del Questore, all’”accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi e supporti di dati elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi”, escluse la corrispondenza e “qualunque altra forma di comunicazione”. Tale forma di accesso è prevista, sulla base dei medesimi presupposti, anche per i minori stranieri non accompagnati. Quali garanzie procedurali, sono previste la convalida delle operazioni da parte del giudice di pace o, nel caso di minorenni, del Tribunale dei minori e l’inutilizzabilità (con relativa cancellazione) dei dati illegittimamente “controllati” in caso di mancata convalida, anche solo parziale (e in parte qua). Alle operazioni di accesso è previsto, inoltre, possa presenziare il migrante, con assistenza del mediatore culturale e, ove nominato, l’esercente poteri tutelari per i minori stranieri non accompagnati e si dà luogo a verbalizzazione sul contenuto della perquisizione. Secondo il Garante, le condizioni di legittimità di accesso ai dispositivi mobili, a fini investigativi, sono la previsione legislativa dei reati all’accertamento dei quali esso sia funzionale; la previa autorizzazione giudiziale o di un’autorità indipendente salvo casi di urgenza debitamente giustificata, ritenendola necessaria per garantire in concreto il rispetto dei principi di proporzionalità e necessità; la garanzia del rispetto del principio di proporzionalità che implica l’esigenza di circoscrivere le limitazioni della privacy entro criteri di “stretta necessità”, come indicato in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. (Roc)
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