Periodicamente si riaffaccia all’attenzione dell’opinione pubblica la questione dei riders o, detto in italiano, ciclo-fattorini. Il che avviene perché uno di loro è stato travolto mentre portava le pizze in bicicletta di notte in una strada buia, o perché costretti a percorrere anche 50 chilometri, sempre sulle due ruote, su strade molto trafficate (è accaduto di recente a Verbania). La questione è sempre la stessa: chi governa le chiamate è un algoritmo (la stessa astratta entità elettronica che determina i prezzi folli dei nostri viaggi in aereo o degli alberghi) che gioca sulla concorrenza al ribasso fra lavoratori, privilegiando chi è disposto, a qualsiasi prezzo e condizione, ad accettare la chiamata e svantaggiando chi la rifiuta, che viene escluso da successive chiamate. Nel caso di Verbania l’algoritmo ha proposto 7,66 euro lordi per portare un poke da Verbania a Stresa (tra andata e ritorno 35 chilometri).
L’inquadramento giuridico della prestazione di lavoro dei ciclofattorini ha tenuto banco nella discussione degli ultimi anni fra gli addetti ai lavori e l’alternativa, allo stringere, è sempre la stessa: sono lavoratori subordinati o lavoratori autonomi? Si tratta di una scelta non certo indolore per i potenziali destinatari e l’adesione all’una o all’altra opzione non può che condizionare anche le scelte produttive dei titolari dell’iniziativa economica del settore, orientando le forme ed i modi di governo del lavoro.
Formalmente i lavoratori sottoscrivono un contratto di collaborazione coordinata e continuativa i cui tratti caratteristici principali sono, in linea di massima, la libertà di candidarsi per una corsa, l’utilizzo di un proprio mezzo (ma impiego in comodato gratuito di casco, giubbotto, bauletto per le consegne), l’esclusione di ogni vincolo orario, fatto salvo il coordinamento generale con l’attività della committente e stretti vincoli temporali per l’effettuazione della consegna (pena l’applicazione di una sanzione economica).
Più degli impegni assunti sul piano negoziale dalle parti vale però il ruolo dell’algoritmo. È quest’ultimo che costruisce lo spazio organizzativo e plasma (anche) i comportamenti lavorativi; che esercita un controllo pervasivo sull’attività di lavoro, penalizzando quelli fra i prestatori che non si attagliano al modello ideale di produttore (che presuppone la sottoposizione a turni massacranti di lavoro); che stila la classifica dei più meritevoli, traccia le prestazioni dei singoli e le confronta. Dunque la piattaforma (tramite l’algoritmo) controlla la prestazione e sanziona i comportamenti non conformi a determinati standard.
Ora, se pensiamo che la caratteristica principale della subordinazione (del lavoro subordinato) è l’unilateralità da parte del datore dei poteri di orientamento della prestazione altrui, difficilmente possiamo sfuggire all’idea che si tratti di lavoratori dipendenti (e non autonomi). E si tratta di una unilateralità di potere che resta anche se il fattorino ha la possibilità di rifiutare la singola corsa, una volta che si valuti nell’insieme il modo di atteggiarsi del rapporto.
Rispetto a questa realtà, difficilmente contestabile, il patrio legislatore invece ha preso una posizione che potrei definire compromissoria, se non ipocrita. Ha lasciato aperta la porta all’autonomia (o meglio alla para-subordinazione: i mitici co.co.co.), nel caso in cui i poteri di governo della prestazione di lavoro siano il frutto di una scelta coordinata fra datore e lavoratore. E comunque ha ritenuto di mantenere ferma la qualificazione come lavoratore autonomo, pur applicando a questo schema il diritto del lavoro. Come dire che si tratterebbe (si tratta) di lavoratori autonomi cui si applica lo statuto giuridico del lavoratore dipendente.
A tacer d’altro si tratta di una inutile forzatura, dietro la quale può esservi solo un omaggio formale (ed ipocrita) ai desiderata delle piattaforme, senza che, nella maggior parte dei casi, si possa davvero trattare di lavoro autonomo.
Ed allora che fare? Forse sarebbe più produttivo tornare all’aurea distinzione fra autonomia e subordinazione tracciata dal nostro codice civile, affidata alla prudente valutazione giudiziale, che ha dalla sua una elaborazione ultracentenaria.
L’autore è Professore Emerito di Diritto del lavoro dell’Università di Pisa
(© 9Colonne - citare la fonte)



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