Davos, nei giorni scorsi, è stata spettatrice, oltre che delle deliranti esternazioni del Presidente degli Stati Uniti, anche del Rapporto Oxfam (un’associazione internazionale di organizzazioni non profit che si occupa di studiare le disuguaglianze nel mondo). L’Oxfam ha certificato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il turbo-capitalismo contemporaneo aumenta a dismisura le diseguaglianze. E l’espressione “dismisura” non è retorica, ma appena corrispondente ad una realtà in cui i più ricchi (molto, molto ricchi) hanno patrimoni pari al triplo della ricchezza pubblica del pianeta Terra.
In questa situazione c’è bisogno di rimarcare che una così sperequata distribuzione della ricchezza mette in crisi la democrazia? Che i più ricchi hanno la possibilità di influenzare le scelte politiche, se non di entrare nella stanza dei bottoni?
Di fronte a questa situazione si invoca e giustamente una politica fiscale che imponga ai miliardari imposte maggiormente adeguate alla loro condizione di privilegio. Ovviamente dall’altra parte si solleva un problema di eguaglianza o parità di trattamento: i miliardari non possono essere trattati in misura difforme dal resto dei cittadini, pena la violazione dell’aureo principio.
La nostra Carta costituzionale può forse dirci qualcosa in proposito. La Carta accoglie, come tutte le Carte fondamentali degli stati democratici, il principio di eguaglianza, di diretta derivazione dalle grandi rivoluzioni settecentesche (art. 3, primo comma). È il principio per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni personali e sociali. È un principio di matrice liberale che usualmente si definisce di eguaglianza formale e significa in pratica che i cittadini non possono essere discriminati in relazione ai fattori elencati. È un principio fondamentale, ma, per così dire, statico o, meglio, formulato in negativo: non si può essere discriminati per il semplice fatto di appartenere ad un determinato sesso, di professare una certa religione, etc. Ma non è questo che ci interessa. Ci interessano i destinatari della disposizione che sono “i cittadini”, cioè tutti i consociati in quanto partecipi della medesima comunità, a prescindere dalla loro collocazione sul mercato, a prescindere dalle loro idee, dal loro sesso, razza, e via enumerando.
Ed è proprio questo il punto. Se leggiamo il secondo comma (o capoverso come dicono i giuristi) dell’art. 3 ci accorgiamo che l’eguaglianza è declinata in modo più ampio, come un impegno, non solo statico ma propulsivo; che non vede cioè una dichiarazione passiva per così dire di “non nuocere”, bensì una promessa attiva a fare. E l’obiettivo di questo fare è la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono soprattutto l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi questo impegno della Repubblica vede come destinatari proprio i lavoratori, una categoria – si direbbe – interna alla più generale categoria dei “cittadini”.
È questa – come è stato detto – una rivoluzione promessa, cioè una rivoluzione che non si esaurisce con un sol colpo di bacchetta magica, ma che deve avere i caratteri della continuità e della permanenza, perché c’è continuamente la necessità di adeguare ed aggiornare il sistema democratico. Ma al di là di questa considerazione qui ed ora ci interessa sottolineare come il lavoratore, se ci si passa un’espressione volutamente provocatoria, è considerato dalla Carta “più uguale” degli altri, cioè meritevole di speciale considerazione con un apparato protettivo speciale. In buona sostanza la disposizione costituzionale dà atto che i lavoratori dipendenti incontrano nell’arco della loro esistenza più ostacoli rispetto agli altri cittadini, ragione per cui i Costituenti hanno ritenuto di fornire loro maggiore attenzione e protezione rispetto ai restanti cittadini.
Ed allora quale esempio migliore di un diritto diseguale che serve a promuovere l’eguaglianza? Applicarlo alle imposte dei super-ricchi è solo questione di volontà politica …
L’autore è Professore Emerito di Diritto del lavoro dell’Università di Pisa
(© 9Colonne - citare la fonte)




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