“Tassare i milionari: prendere ai ricchi per dare ai poveri” è il titolo del recente libro di Riccardo Staglianò (Einaudi). Il libro (ne ha parlato anche il direttore di questa Agenzia di stampa) è un’impietosa denuncia dell’enorme divario fra la ricchezza di pochi iper-miliardari italiani ed il resto della popolazione. Staglianò ci dice che nei vent’anni testé trascorsi lo 0,1 per cento degli italiani (50mila persone) ha visto raddoppiare la propria quota di capitale sul totale nazionale: dal 6 al 10 per cento. Correlativamente la ricchezza della metà più povera (che annovera quasi la metà della popolazione italiana) è passata dal 10 al 4 per cento.
Con questi numeri si può ancora parlare di uno Stato socialmente impegnato, come vorrebbe la nostra Carta costituzionale? Ho l’impressione di no, anche se ci avevamo provato.
Ci avevano provato anzitutto i Padri costituenti non solo con il principio di eguaglianza formale, che vuole che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge, ma soprattutto con quello di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma). Quest’ultimo in particolare impegna la Repubblica a mettere in atto, come è stato detto, una vera e propria “rivoluzione” per consentire un costante adeguamento della legislazione alle mutate condizioni economico-sociali. E questo adeguamento deve essere tale da garantire proprio ai lavoratori (una categoria interna alla più generale categoria dei “cittadini”) la rimozione di tutti quegli ostacoli che ne impediscono l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il riferimento dell’art. 3, nemmeno tanto implicito, è quindi proprio alle regole del lavoro, cioè a quel Diritto che “dal lavoro prende nome e ragione”, come diceva un grande giurista del Novecento.
Non a caso, memore del principio di cui all’art. 3, secondo comma Cost., ci aveva provato anche il legislatore, almeno nel corso del ventennio post-costituzionale. E lo aveva fatto, dapprima preoccupandosi di rimuovere le più odiose forme di sfruttamento (pensiamo a titolo esemplificativo alle leggi del ’58 sul lavoro a domicilio o del ’60 su quello che oggi si chiama “caporalato”), successivamente nel 1966 con la limitazione dei licenziamenti arbitrari e finalmente nel 1970 con lo statuto dei lavoratori. Nello statuto in particolare la fabbrica è il luogo nel quale vengono riaffermati i diritti fondamentali del lavoratore e sviluppata la sua personalità, con la promozione dei nessi solidaristici fra gli individui, per il tramite della rappresentanza sindacale.
Lo statuto però costituisce la punta più alta dell’espansione del garantismo legislativo, dal momento che di lì a poco la crisi petrolifera del 1973 avrebbe portato ad una legislazione emergenziale con cui ai lavoratori venivano tolti (non aggiunti) diritti, a partire dalla eliminazione delle tecniche di adeguamento del salario al costo della vita (la cosiddetta scala mobile). E un po’ dopo, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, da una legislazione dell’emergenza siamo passati alla legislazione della flessibilità.
Quali sono le cause di questo mutato atteggiamento?
È facile ricordarle. Anzitutto si è modificato il modello di impresa, passata da forme organizzative della fabbrica che usiamo definire, per semplificazione, fordista a modelli in cui rilevano, in vario modo, i rapporti fra imprese che si allocano secondo tecniche assai diversificate: forme di integrazione/collegamento orizzontali o verticali; rapporti sequenziali di integrazione del ciclo produttivo; etc. Inoltre – e siamo quasi al luogo comune – il fenomeno della c.d. globalizzazione ha reso palese la maggiore dinamicità dei capitali – assai spesso di natura finanziaria – che hanno modo di spostarsi con una efficienza ed una rapidità sconosciuta ai lavoratori; di qui i fenomeni di delocalizzazione e di riduzione della protezione sociale su scala planetaria.
È dunque in questo scenario che si sono mosse le riforme giuslavoristiche all’insegna di quella flessibilità, bonne à tout faire, che è stata declinata con tante variazioni sul tema in contrappunto al garantismo.
Quel che rileva è la graduale – ed ormai irreversibile – assunzione di una prospettiva che fa propria la centralità delle esigenze datoriali nel governo della relazione giuridica di lavoro: fra i tanti esempi pensiamo anche solo allo shopping fra sottotipi contrattuali del berlusconiano decreto del 2003, passato alla storia come legge Biagi (anche se Marco non ne sarebbe stato affatto contento), successivamente riaggiornato dal renziano jobs act. Inutile dire che in tal modo l’immagine o il modello di lavoratore dipendente si riarticola in sotto-modelli, ciascuno dotato di caratteri propri e destinatario di regolamentazioni differenziate.
L’approdo finale di questo processo di smantellamento della sua vocazione originaria è la proposta di un diritto del lavoro “sostenibile”, che guarda alla protezione del lavoro dipendente purché compatibile con le esigenze preminenti dell’impresa. Insomma il diritto del lavoro non dovrebbe più assolvere alla sua funzione storica di favorire l’emancipazione dei ceti subalterni, pur consentendo contestualmente e parallelamente la crescita del capitalismo.
Per Staglianò la via d’uscita a questo stato di cose, per garantire almeno ai cittadini-lavoratori un salario minimo, ammortizzatori sociali adeguati e scongiurare la fuga dei cervelli, sarebbe l’introduzione di una imposta patrimoniale (orrore!!). Un’imposta anche solo del 2 per cento sui patrimoni superiori a 100 milioni produrrebbe risorse per 13 miliardi sufficienti a garantire le finalità di cui si diceva. Che la nuova frontiera di difesa dello Stato sociale sia il diritto tributario e non più il diritto del lavoro?
L’autore è Professore Emerito di Diritto del lavoro dell’Università di Pisa
(© 9Colonne - citare la fonte)




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