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CPR ALBANIA, COSA DICE
DAVVERO LA CORTE UE

CPR ALBANIA, COSA DICE <br> DAVVERO LA CORTE UE

Il Protocollo Italia-Albania che autorizza Roma a istituire e gestire centri di trattenimento e rimpatrio sul territorio albanese sotto giurisdizione italiana, è in linea di principio compatibile con il diritto dell'Unione europea. È questa la posizione espressa oggi dall'avvocato generale della Corte di giustizia dell'UE, Nicholas Emiliou, nelle sue conclusioni depositate nella causa C-414/25. Emiliou ha tuttavia posto una condizione imprescindibile: la compatibilità del Protocollo con il diritto UE è valida soltanto a patto che i diritti individuali e le garanzie riconosciuti ai migranti nell'ambito del sistema europeo comune di asilo siano pienamente tutelati. La vicenda che ha dato origine al rinvio pregiudiziale riguarda due migranti, già trattenuti in Italia in esecuzione di ordini di espulsione, successivamente trasferiti in un centro di detenzione in Albania. Qui i due hanno presentato domanda di protezione internazionale, a seguito della quale le autorità italiane hanno emesso nuovi decreti di trattenimento, trasmessi alla Corte d'appello di Roma per la convalida. La Corte d'appello ha tuttavia negato la convalida, ritenendo che la normativa nazionale fosse incompatibile con il diritto dell'UE. Le autorità italiane hanno impugnato la decisione dinanzi alla Corte suprema di cassazione, che a sua volta ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea attraverso due questioni pregiudiziali. Il nodo centrale: se il diritto UE — in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e in materia di procedure di protezione internazionale — consenta il trattenimento in Albania di richiedenti asilo, e se consenta che tale trattenimento avvenga al di fuori del territorio dello Stato membro competente per l'esame delle domande.

Emiliou ha articolato la propria analisi su due pilastri fondamentali. Primo: il diritto dell'UE non vieta a uno Stato membro di allestire strutture di trattenimento per i rimpatri al di fuori del proprio territorio. Uno Stato può dunque, in linea di principio, esternalizzare tali centri in un paese terzo come l'Albania. Tuttavia, l'avvocato generale ha sottolineato con forza che lo Stato membro rimane in ogni caso vincolato al rispetto integrale di tutte le garanzie previste dal diritto europeo: diritto all'assistenza legale, all'assistenza linguistica, ai contatti con i familiari e con le autorità competenti. Per le categorie più vulnerabili — minori in primo luogo — devono essere assicurate ulteriori tutele specifiche, compreso l'accesso all'assistenza medica e all'istruzione. Secondo l’avvocato, il fatto di trovarsi in Albania non priva automaticamente i richiedenti asilo delle garanzie loro spettanti. Ciononostante, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e logistiche necessarie a rendere effettivi tali diritti anche in territorio estero, incluso il diritto di accesso a un giudice e il diritto a un tempestivo riesame giurisdizionale, strumento essenziale per prevenire trattenimenti illegittimi. In caso di detenzione illegittima accertata, le autorità sono obbligate a trasferire tempestivamente i migranti in Italia e a rilasciarli. Le conclusioni dell'avvocato generale non hanno valore vincolante per la Corte di giustizia, che rimane libera di discostarsi dalla soluzione proposta nella sentenza definitiva, la cui data non è ancora stata fissata.

La premier Giorgia Meloni parla comunque di “una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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