La Corte Costituzionale, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, sull’autonomia differenziata, ha ravvisato l’incostituzionalità della “possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, il principio di sussidiarietà”: in sostanza, non è accettabile trasferire intere materie alle regioni, ma il trasferimento deve riguardare solo specifiche funzioni, basandosi sul principio di sussidiarietà (cioè, le funzioni devono essere trasferite solo se la regione è più efficace dello Stato nel gestirle).
La Corte Costituzionale inoltre ha ravvisato l’incostituzionalità “del conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento”: in sostanza, la delega al Governo per definire i LEP (standard minimi per garantire i diritti civili e sociali) è troppo generica e il Parlamento dovrebbe avere un ruolo più attivo in questa decisione.
La Corte ha ravvisato altre parti della legge come costituzionali, a patto che “la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” e che “l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso. di fatto Le risorse per finanziare le funzioni trasferite devono basarsi su costi standard, non sulla spesa storica, per evitare disparità tra regioni.
(Sis)
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