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direttore Paolo Pagliaro

PAESI SICURI, CASSAZIONE
RINVIA A CORTE EUROPEA

PAESI SICURI, CASSAZIONE <BR> RINVIA A CORTE EUROPEA

La designazione dei paesi terzi sicuri spetta al Ministro degli Affari Esteri. Il giudice, però, ha il compito di verificare, nel singolo caso concreto e nell'ambito del procedimento di convalida del trattenimento, se la designazione rispetti i limiti della ragionevolezza e non sia manifestamente arbitraria, specialmente in situazioni che dimostrino una discrepanza evidente tra la designazione ministeriale e la situazione reale del paese. È, in sintesi, il contenuto delle pronuncia della Sezione Prima civile della Cassazione, che occupandosi del ricorso contro la non convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall’Egitto, adottato dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ha affermato che “la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale. Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova”. In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, “non possono essere ammesse senza limiti. Tali
eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell’assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l’allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona”. - Secondo la sentenza odierna, il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, “non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di  concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della
designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione
uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento”. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, non più rispondente alla situazione reale”. Sulla scorta di tali argomenti la Corte ha rinviato a nuovo ruolo la decisione del ricorso, dichiarando espressamente – in linea con le stesse conclusioni della P.G. – “di voler partecipare al dialogo fra le supreme corti, offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, nell’attesa che la Corte di giustizia Europea si pronunci, nell’udienza ormai prossima del 25 febbraio 2025, su plurimi ricorsi pregiudiziali, avanzati tanto da giudici italiani del merito quanto dal Tribunale amministrativo regionale di Berlino, su una serie di quesiti sicuramente interferenti con la decisione del caso concreto ed in grado di fornire alla Corte, nel suo fondamentale ruolo di organo nomofilattico, la possibilità di dettare un principio di diritto destinato ad operare anche per il futuro che tenga conto dei principi che varranno espressi dalla corte sovranazionale”. (Sis)

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