Via libera a due delle tre questioni di fiducia poste dal governo sulla legge elettorale. Con 226 sì, 147 no e 3 astenuti l’aula di Montecitorio ha confermato la fiducia al governo sull’articolo 1 della proposta di legge, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati; con 227 sì, 149 no e tre astenuti è passata invece la fiducia all’articolo 2, che prevede disposizioni in materia di elezioni del Senato della Repubblica. L'esame del provvedimento prosegue nella seduta di domani, nella quale, non prima delle ore 10.50, avrà inizio la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia posta sull'articolo 3, previe dichiarazioni di voto a partire dalle 9. Al termine, fino alle ore 13.30, si passerà all’esame e alla votazione dell'articolo 8 (che reca misure in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum, ampliato ai caregiver nel corso del passaggio al Senato). A partire dalle ore 16.15, con eventuale prosecuzione notturna, si passerà all'esame degli ordini del giorno sino alla loro conclusione. Nella seduta di giovedì 8 ottobre, a partire dalle ore 10.30, si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale con ripresa televisiva diretta degli interventi dei rappresentanti del gruppo e delle componenti positive del gruppo misto, mentre la votazione finale non avrà luogo prima delle ore 12.30. Il sistema elettorale proposto, così come quello vigente, è un sistema elettorale di tipo misto, che combina al suo interno elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria. Ciò premesso, i due sistemi divergono significativamente tra di loro. Infatti, il sistema vigente assegna i 5/8 dei seggi su base proporzionale e i restanti 3/8 dei seggi con metodo maggioritario “plurality”, ossia in collegi uninominali, all’interno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti. Il sistema introdotto è invece un sistema a base proporzionale, “corretto” dalla previsione di un premio in seggi da assegnare alla forza politica che ottiene più voti, al ricorrere di determinati requisiti. La lista singola o la coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale e che sia risultata destinataria, in entrambe le Camere, di almeno il 42 per cento dei voti validi a livello nazionale, è assegnataria di un premio, previsto in ammontare fisso, pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato, che vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente. Nel caso di coalizioni di liste, il totale dei voti coalizionali corrisponde alla somma dei voti ottenuti da tutte le liste coalizzate, anche di quelle che non hanno superato la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. Le soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato, le soglie sono le medesime e restano calcolate su base nazionale, restando tuttavia anche la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento dei voti espressi in una sola regione. Oltre al voto di lista, ogni elettore può inoltre esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Per quanto concerne le cosiddette “quote di genere”, resta fermo l’obbligo di alternanza tra i candidati compresi nelle liste di collegio plurinominale, ivi incluso il capolista, mentre è soppressa la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. Si prevede che le forze politiche debbano indicare, nel programma elettorale che depositano, il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo e del divieto di vincolo di mandato parlamentare. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono sulla scheda elettorale. In relazione alla presentazione delle liste di candidati, è stato previsto un innalzamento del numero di sottoscrizioni da raccogliere, dall’attuale ammontare minimo di 1.500 all’ammontare minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale. Sono stati previsti regimi totalmente o parzialmente derogatori, sia per la normativa a regime che mediante disposizioni transitorie applicabili alle sole prossime elezioni, per i partiti costituiti in gruppo parlamentare o componente politica del gruppo misto in almeno una delle due Camere. Nel corso dell’iter legislativo, infine, sono stati inseriti due articoli aggiuntivi in materia di elezioni nella circoscrizione Estero, dei quali uno concernente il procedimento elettorale e le modalità di espressione del voto, e uno volto a ridefinire gli ambiti geografici all’interno dei quali si svolge la competizione per l’attribuzione dei seggi alla Camera (dove le ripartizioni sono ridotte da quattro a due) e per il Senato (dove sono ridotte da quattro a una). (Roc – Dsr)
(© 9Colonne - citare la fonte)




amministrazione