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direttore Paolo Pagliaro

CANI, SENTENZA:
MEMBRI DELLA FAMIGLIA

CANI, SENTENZA: <BR> MEMBRI DELLA FAMIGLIA

“Il cane è un vero e proprio membro della famiglia!! Questa finalmente la definizione del rapporto affettivo che lega le persone ai loro animali domestici data dal Tribunale di Prato”, “questa sentenza, rappresenta un passo avanti  rispetto ai precedenti della Cassazione, che incredibilmente (e direi vergognosamente) continuano a ritenere che gli animali siano cose e che non siano titolari di diritti”, “è quindi giusto riconoscere ai familiari che hanno perso in modo orribile il proprio ‘familiare’ lasciato per qualche giorno in una pensione per cani, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dal momento che vi è un enorme danno morale e di conseguenza se ne riconosce il pieno valore affettivo che caratterizza il rapporto tra una persona, il proprio compagno a quattro zampe e che investe tutti i componenti della famiglia”. Lo scrive Smeralda Cappetti, legale e consulente Aduc. “Nel caso di specie, la famiglia della cagnolina aveva correttamente citato in giudizio i responsabili della pensione domandando sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali. In particolare veniva lamentata la perdita dell’animale d’affezione quale violazione del diritto inviolabile ex art. 2 Cost. al rapporto uomo/animale, che costituisce un’attività realizzatrice della persona umana. E viene domandato che nella liquidazione del danno non patrimoniale si tenga conto delle circostanze dell’evento e del fatto che la cagnolina avesse manifestato malessere da giorni senza essere stata assistita; anzi era stata lasciata morire sola, dopo giorni di sofferenza, senza che alla stessa fossero stati garantiti alcuna cura o intervento veterinario, nella più palese e terribile indifferenza dei convenuti e del profondo legame affettivo con tutti i familiari. Il Tribunale, finalmente discostandosi dai tristi e anacronistici precedenti delle Sezioni Unite del 2008, riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale, in quanto la perdita del proprio cane determina la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l’articolo 2 della nostra carta fondante costituendo il rapporto tra padrone e animale d’affezione occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale. E dunque laddove allegato e provato anche nei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione può e deve essere risarcito.

Tutto ciò significa che il danneggiato ha l’onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d’affezione che da sola non costituisce attribuzione del danno.

Tale onere nel caso in esame è stato assolto. Le fotografie allegate all’atto introduttivo del giudizio dimostrano che la cagnolina era considerata un membro della famiglia e come tale veniva trattata; giocava con i bambini degli attori ed era sempre presente nelle gite fuori porta. L’esistenza di questo legame e le circostanze del decesso della cagnolina fanno presumere che da tale evento siano derivati a carico dei genitori prima (qui in parte di attori) e dei loro figli poi una forte sofferenza e un profondo patema d’animo. Anche le iniziative assunte dopo la scoperta della morte della cagnolina (presentazione di una denuncia-querela a fini penali) dimostrano l’attaccamento della famiglia alla cagnolina e la forte sofferenza patita in conseguenza del tragico evento. Degna di menzione ai fini della quantificazione del danno è l’età della cagnolina al momento del prematuro decesso. Circa 5 anni e 10 mesi rispetto alla notoria vita media dei cani (10/15 anni a seconda della taglia e della razza). La proprietaria del cane si è vista riconoscere un danno non patrimoniale liquidato in via equitativa in € 6.000,00. Il danno non patrimoniale degli altri attori (altro genitore e i due figli) è stato invece liquidato, equitativamente, in € 4.000,00 per ciascuno”. (19 feb - red)

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